Corte di Cassazione, pronuncia n. 28205/2022.
La Cassazione ha ribadito che, ai fini del requisito reddituale dell’assegno mensile di invalidità civile, si considera il reddito personale del richiedente e non si somma automaticamente quello del coniuge o degli altri familiari. È una distinzione importante rispetto ad altre prestazioni assistenziali.
Il principio da ricordare: Per l’assegno mensile di invalidità civile il reddito familiare non sostituisce il reddito personale previsto dalla legge.
Fonte: Cassazione n. 28205/2022 – testo o massima.
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