Corte di Cassazione, pronuncia n. 23305/2022.
La Cassazione ha chiarito che, nel verificare il diritto all’assegno sociale, non si possono considerare come redditi disponibili somme di mantenimento soltanto potenziali e mai percepite. La mancata richiesta di mantenimento al coniuge separato non dimostra, da sola, l’assenza dello stato di bisogno.
Il principio da ricordare: Un reddito ipotetico non equivale a un reddito realmente disponibile.
Fonte: Cassazione n. 23305/2022 – testo o massima.
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