Corte di Cassazione, pronuncia n. 29482/2025.
Se una parte non adempie, chi ha versato la caparra può, ricorrendone i presupposti, recedere e chiedere il doppio; chi l’ha ricevuta può trattenerla. La Cassazione ha chiarito che conta il contenuto effettivo della domanda giudiziale e non soltanto il nome utilizzato. Il rimedio della caparra e quello del risarcimento ordinario non sono liberamente cumulabili.
Il principio da ricordare: Prima di agire bisogna scegliere correttamente il rimedio: caparra e risarcimento integrale seguono regole diverse.
Fonte: Cassazione n. 29482/2025 – testo della pronuncia.
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