Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 22 marzo 2019, n. 8230.
Ho acquistato una casa e ho scoperto che presenta irregolarità edilizie. Il contratto di compravendita è automaticamente nullo? Non necessariamente.
La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a chiarire quando le irregolarità urbanistiche possono determinare la nullità di una compravendita immobiliare.
La Corte ha stabilito che, ai fini della specifica nullità prevista dalla normativa urbanistica, ciò che conta è che nell’atto siano indicati gli estremi di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all’immobile venduto.
Se queste condizioni sono rispettate, il contratto non diventa automaticamente nullo soltanto perché l’edificio presenta difformità rispetto al progetto autorizzato.
Questo non significa, però, che le irregolarità edilizie siano prive di conseguenze. L’acquirente potrebbe comunque affrontare problemi amministrativi, spese per la regolarizzazione, quando possibile, oppure controversie con il venditore.
La validità del contratto è infatti una questione distinta dalla regolarità urbanistica dell’edificio. La decisione chiarisce che non ogni abuso edilizio determina automaticamente la nullità della compravendita.
Il principio da ricordare: la presenza di difformità edilizie non comporta, da sola, la nullità urbanistica del rogito quando il titolo edilizio indicato nell’atto esiste realmente ed è riferibile all’immobile. Restano possibili altre conseguenze giuridiche, da valutare caso per caso.
Fonte: Cassazione, Sezioni Unite, n. 8230/2019 – testo della sentenza.
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