Contratto di affitto nullo: l’inquilino può riavere i canoni pagati?

Corte di Cassazione, pronuncia n. 32696/2024.

Se il contratto di locazione è nullo, l’inquilino può chiedere la restituzione delle somme pagate in esecuzione di quel contratto. Ciò non significa necessariamente che abbia abitato gratis: il proprietario può far valere, nei limiti di legge, una distinta pretesa per l’utilità ricevuta dall’occupante. La Cassazione ha chiarito che le due questioni non si possono confondere.

Il principio da ricordare: La nullità può aprire la strada alla restituzione dei canoni, ma occorre considerare anche le eventuali pretese restitutorie o indennitarie del proprietario.

Fonte: Cassazione n. 32696/2024 – testo della pronuncia.

Per approfondire e conoscere l’assistenza offerta dallo studio, consulta la pagina Locazioni dello Studio Legale Masucci.