Corte di Cassazione, pronuncia n. 22060/2025.
La Cassazione ha chiarito che la presenza di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 esclude l’applicazione del massimale contributivo previsto per chi rientra integralmente nel sistema successivo. Conta quindi la storia assicurativa del lavoratore, anche se i periodi più antichi hanno effetti particolari sul trattamento.
Il principio da ricordare: Prima di applicare il tetto massimo ai contributi occorre controllare l’anzianità contributiva pregressa.
Fonte: Cassazione n. 22060/2025 – testo o massima verificabile.
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