Corte di Cassazione, pronuncia n. 26355/2026.
Le Sezioni Unite distinguono tra le somme trattenute dalla retribuzione del lavoratore o destinate dal suo TFR alla previdenza complementare e i contributi a carico del datore. Nel fallimento, le prime mantengono natura retributiva e possono godere del relativo privilegio; i contributi propri del datore seguono una disciplina diversa.
Il principio da ricordare: Nel recupero dei versamenti a un fondo pensione conta da dove provengono le somme non pagate.
Fonte: Cassazione n. 26355/2026 – pronuncia o massima verificabile.
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