Corte di Cassazione, pronuncia n. 4021/2023.
La Cassazione distingue tra consegna dell’opera e sua accettazione. L’accettazione tacita richiede comportamenti che dimostrino il gradimento del committente, in particolare la ricezione senza riserve. La semplice offerta di consegna o la fine dei lavori non bastano automaticamente.
Il principio da ricordare: La conclusione dei lavori non equivale sempre all’accettazione dell’opera e dei suoi eventuali difetti.
Fonte: Cassazione n. 4021/2023 – pronuncia o massima verificabile.
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