Corte di Cassazione, pronuncia n. 31975/2023.
Quando un’opera appaltata presenta difetti coperti dalla garanzia, l’appaltatore deve sopportare le conseguenze del proprio inesatto adempimento. La Cassazione ha ribadito che l’obbligo di eliminare i vizi non può essere ridotto arbitrariamente, salvi i limiti e le decadenze previsti dalla legge.
Il principio da ricordare: Il costo necessario a correggere i difetti dell’opera grava, nei casi previsti, sull’appaltatore responsabile.
Fonte: Cassazione n. 31975/2023 – pronuncia o massima verificabile.
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