Corte di Cassazione, pronuncia n. 26727/2024.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel giudizio nato dall’opposizione a un decreto ingiuntivo, il creditore può in determinate condizioni proporre una domanda alternativa rispetto a quella iniziale. La nuova richiesta deve essere collegata alla stessa vicenda e mirare a tutelare il medesimo interesse sostanziale. Non è un’autorizzazione a introdurre qualsiasi controversia nuova.
Il principio da ricordare: Il creditore può adattare la propria domanda entro limiti precisi, senza cambiare completamente l’oggetto della lite.
Fonte: Cassazione n. 26727/2024 – testo della pronuncia.
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