Corte di Cassazione, pronuncia n. 1360/2022.
La Cassazione ha distinto il giudizio sul diritto a una prestazione dal procedimento di accertamento tecnico preventivo sanitario. Nel primo può operare, a determinate condizioni, il rapporto tra beneficio maggiore e beneficio minore. Nel secondo l’accertamento riguarda il requisito sanitario per la prestazione indicata e non attribuisce automaticamente un diverso diritto.
Il principio da ricordare: Nelle cause di invalidità è fondamentale indicare correttamente la prestazione richiesta fin dalla fase amministrativa e tecnica.
Fonte: Cassazione n. 1360/2022 – testo o massima.
Per approfondire, consulta la pagina Invalidità civile dello Studio Legale Masucci.