Cassazione civile, Sezione II, sentenza 18 gennaio 2022, n. 1471.
Quando si compra una casa, si acquistano anche il cortile, il garage o il terreno che la servono? In linea generale, le pertinenze seguono il bene principale, salvo che dal contratto emerga chiaramente una volontà diversa.
La Cassazione ha affrontato una controversia nata dalla vendita di un fabbricato e dalla successiva donazione di un terreno che era stato considerato pertinenziale. Il terreno aveva propri dati catastali, ma non era stato indicato nella nota di trascrizione della precedente vendita.
La Corte ha distinto due problemi: stabilire se il terreno fosse effettivamente compreso nella vendita e stabilire quale acquisto potesse prevalere nei confronti di chi aveva successivamente ricevuto e trascritto il trasferimento del terreno.
La mancata indicazione di una pertinenza autonoma nel contratto può contribuire a capire se le parti intendessero escluderla. Ma, anche quando la pertinenza era compresa nella vendita, ometterla dalla nota di trascrizione può esporre l’acquirente al rischio che prevalga un successivo acquisto regolarmente trascritto.
Il principio da ricordare: le pertinenze normalmente seguono la casa, ma è importante identificarle con precisione sia nell’atto sia nella trascrizione. Una descrizione incompleta può provocare controversie e perfino la perdita della prevalenza su un successivo acquirente.
Fonte: Cassazione n. 1471/2022 – testo integrale della sentenza.
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