Servitù di passaggio: una strada sul terreno del vicino non basta per avere diritto di attraversarlo

Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 17 gennaio 2020, n. 887.

Se attraverso da anni il terreno del vicino, posso pretendere di continuare a farlo? La risposta non è sempre affermativa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, per acquistare mediante usucapione una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una strada o di un percorso utilizzabile per raggiungere un altro terreno.

Devono esistere elementi visibili e permanenti dai quali risulti che quel percorso è destinato proprio a consentire il passaggio a favore di un determinato immobile.

In altre parole, non basta che sul terreno del vicino ci sia una strada e che qualcuno l’abbia utilizzata. Bisogna poter riconoscere, attraverso caratteristiche oggettive del luogo, che quella strada è stabilmente destinata a servire un’altra proprietà.

Nel caso esaminato, la presenza di pozzetti fognari e di altri manufatti non dimostrava, di per sé, l’esistenza di un diritto di passaggio: quelle opere non erano specificamente destinate a consentirlo.

Il principio serve a evitare che qualsiasi percorso, magari utilizzato occasionalmente o per semplice cortesia, si trasformi automaticamente in un diritto permanente sul terreno altrui.

Il principio da ricordare: per ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio per usucapione, l’utilizzo prolungato del percorso non è sufficiente. Occorre anche dimostrare l’esistenza di opere visibili e permanenti che ne rivelino la specifica destinazione al passaggio.

Fonte: Cassazione n. 887/2020 – testo della sentenza.

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