Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 17 gennaio 2020, n. 887.
Se attraverso da anni il terreno del vicino, posso pretendere di continuare a farlo? La risposta non è sempre affermativa.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per acquistare mediante usucapione una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una strada o di un percorso utilizzabile per raggiungere un altro terreno.
Devono esistere elementi visibili e permanenti dai quali risulti che quel percorso è destinato proprio a consentire il passaggio a favore di un determinato immobile.
In altre parole, non basta che sul terreno del vicino ci sia una strada e che qualcuno l’abbia utilizzata. Bisogna poter riconoscere, attraverso caratteristiche oggettive del luogo, che quella strada è stabilmente destinata a servire un’altra proprietà.
Nel caso esaminato, la presenza di pozzetti fognari e di altri manufatti non dimostrava, di per sé, l’esistenza di un diritto di passaggio: quelle opere non erano specificamente destinate a consentirlo.
Il principio serve a evitare che qualsiasi percorso, magari utilizzato occasionalmente o per semplice cortesia, si trasformi automaticamente in un diritto permanente sul terreno altrui.
Il principio da ricordare: per ottenere il riconoscimento di una servitù di passaggio per usucapione, l’utilizzo prolungato del percorso non è sufficiente. Occorre anche dimostrare l’esistenza di opere visibili e permanenti che ne rivelino la specifica destinazione al passaggio.
Fonte: Cassazione n. 887/2020 – testo della sentenza.
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