Corte di Cassazione, pronuncia n. 24166/2021.
Le spese delle parti comuni sono normalmente ripartite in base ai valori delle proprietà. Se però un bene serve i condomini in misura diversa, conta l’utilità potenziale che ciascuno può trarne. Chi, per ragioni strutturali o per destinazione, non può in alcun modo utilizzare una parte comune può essere escluso dalle relative spese. Non basta dichiarare di non utilizzarla per propria scelta.
Il principio da ricordare: Conta la possibilità oggettiva di utilizzare il bene, non soltanto l’uso effettivo che se ne fa.
Fonte: Cassazione n. 24166/2021 – testo della pronuncia.
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