Corte di Cassazione, pronuncia n. 5848/2022.
In un appalto pubblico la scelta di autorizzare varianti importanti spetta al committente nei limiti della disciplina applicabile. La Cassazione ha ricordato che questa discrezionalità deve essere esercitata secondo correttezza, lealtà e buona fede, tenendo conto anche del dovere di cooperazione.
Il principio da ricordare: La libertà del committente di decidere sulle varianti non giustifica comportamenti contrari alla buona fede.
Fonte: Cassazione n. 5848/2022 – pronuncia o massima verificabile.
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