La trascrizione nei registri immobiliari rende l’acquisto opponibile ai terzi secondo gli artt. 2643 e seguenti c.c. Non coincide con la firma dell’atto: serve a risolvere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso venditore.

Cosa fare in concreto

Se lo stesso immobile viene venduto a due persone, la priorità della trascrizione può essere decisiva (art. 2644 c.c.). Prima dell’acquisto occorre verificare i registri immobiliari e curare tempestivamente la formalità notarile.

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