La mancata formazione delle maggioranze può paralizzare decisioni necessarie. In casi specifici è possibile valutare un ricorso all’autorità giudiziaria, anche alla luce dell’art. 1105 c.c., applicabile al condominio nei limiti di compatibilità (art. 1139 c.c.).
Cosa fare in concreto
Non esiste però un diritto automatico a far nominare un amministratore ad acta che decida al posto dell’assemblea su qualsiasi questione. Occorre distinguere l’intervento per atti necessari, la nomina giudiziale dell’amministratore nei casi dell’art. 1129 c.c. e le controversie da trattare con un ordinario giudizio.
Per valutare il caso concreto, consulta la pagina dedicata alla materia o contatta lo Studio Legale Masucci.