La mancanza di maggioranze può bloccare decisioni necessarie. In casi specifici si può valutare il ricorso al giudice anche alla luce dell’art. 1105 c.c., applicabile al condominio nei limiti di compatibilità.

Cosa fare in concreto

Non esiste un diritto automatico a ottenere un amministratore ad acta che decida qualsiasi questione al posto dell’assemblea. Occorre distinguere l’intervento su atti necessari dalla nomina giudiziale dell’amministratore nei casi previsti dall’art. 1129 c.c.

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