Con il mandato una persona compie atti giuridici per conto di un’altra (art. 1703 c.c.). Il mandato può essere con o senza rappresentanza: soltanto un idoneo potere rappresentativo consente di impegnare direttamente il mandante verso i terzi.

Cosa fare in concreto

Occorre verificare estensione dell’incarico, limiti, compenso e rendiconto. Il superamento dei poteri può rendere necessaria una ratifica e comportare responsabilità.

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