Con il mandato una persona si obbliga a compiere atti giuridici per conto di un’altra (art. 1703 c.c.). Il mandato può essere con o senza rappresentanza: soltanto quando esiste un idoneo potere rappresentativo il mandatario può impegnare direttamente il mandante verso i terzi.
Cosa fare in concreto
Occorre controllare l’estensione dell’incarico, eventuali limiti, compenso e rendiconto. Se il mandatario supera i poteri conferiti, gli effetti verso il mandante dipendono anche dalle regole sulla rappresentanza e dall’eventuale ratifica.
Per valutare il caso concreto, consulta la pagina dedicata alla materia o contatta lo Studio Legale Masucci.