La trascrizione nei registri immobiliari rende l’acquisto opponibile ai terzi secondo le regole degli artt. 2643 e seguenti c.c. Non coincide con la stipula dell’atto: serve soprattutto a risolvere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso venditore.

Cosa fare in concreto

Se lo stesso immobile viene venduto a due persone, può risultare decisiva la priorità della trascrizione, non semplicemente la data del contratto (art. 2644 c.c.). Prima di acquistare è quindi essenziale verificare le risultanze dei registri immobiliari e affidare la formalità al notaio.

Per valutare il caso concreto, consulta la pagina dedicata alla materia o contatta lo Studio Legale Masucci.